Art. 6.
(Indennità per gli incarichi pubblici e di consulenza e trasparenza amministrativa).

      1. Il trattamento economico annuale dei parlamentari, come determinato dal comma 1 dell'articolo 1, rappresenta il tetto massimo di riferimento per la retribuzione di funzioni e di incarichi pubblici e di consulenza. Particolari ed eccezionali deroghe, in relazione alla delicatezza e all'importanza strategica dell'attività svolta nell'interesse dello Stato, possono essere proposte dal Governo in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria.
      2. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni statali di pubblicare negli atti ufficiali e sul rispettivo sito internet le retribuzioni complessive dei propri amministratori e dei consulenti, ivi comprese le indennità percepite presso altri enti e società pubblici o controllati, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Gli atti che impegnano risorse pubbliche, inclusi incarichi e consulenze, non possono trovare attuazione prima della loro pubblicazione ai sensi del periodo precedente.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali territoriali, agli altri enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici, e alle società da essi dipendenti o direttamente o indirettamente controllati.
      4. Le regioni provvedono ad adeguare la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, il quale costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

 

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